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Hobby del Radioascolto

L'uso dei ricevitori Scanner è liberamente consentito?

Questa è certamente la domanda che chiunque si pone quando si avvicina al mondo del radioascolto. La ricezione delle emittenti radio sotto l'aspetto normativo risulta legata a diverse leggi e decreti in ragione delle specificità dei vari ambiti che vedono quale mezzo di comunicazione le onde elettromagnetiche. Abbiamo così che nel nostro Paese per fruire delle trasmissioni televisive diviene d'obbligo essere in regola con il noto Canone di Abbonamento, che richiede il versamento di un dato importo tipicamente congiunto al saldo dell'utenza elettrica, mentre per operare in ricezione unicamente entro le bande assegnate ai radioamatori diviene scelta dell'operatore chiedere o meno la relativa dichiarazione da SWL.

Per tutti gli altri casi la situazione non è invece univoca, vi possono essere più interpretazioni dovute alla mancanza di aggiornamento della legislazione corrente ancora condizionata da limiti e vincoli di un periodo storico che non concedeva diritti che il senso comune da invece ora per scontati. Quando ci poniamo dunque all'ascolto su una qualsiasi frequenza con un ricevitore scanner, diciamo nelle bande civili VHF / UHF dove gli appassionati più probabilmente si sintonizzano, siamo portati a pensare che questo non comporti un qualche problema visto che i ricevitori a largo spettro sono liberamente in vendita e che in generale non attivando una trasmittente non si ha modo di arrecare disturbo ad alcuno. Sebbene formalmente corrette queste considerazioni si affiancano ad una realtà diversa.

Bisogna comprendere che l'apparecchio radio è un enorme serbatoio di informazioni di qualsiasi genere, comprese comunicazioni per loro natura dai contenuti riservati. Oggi una frazione delle comunicazioni sensibili adotta standard digitali codificati, come il TETRA od il DMR, che assicura la dovuta riservatezza almeno in termini relativi. Uno dei principi base elaborati dal legislatore rimane in ogni caso quello che pone in luce critica il monitoraggio di qualsiasi frequenza per la quale non si sia a vario titolo debitamente autorizzati, con particolare riguardo alle bande di frequenza assegnate ai vari Ministeri dell'Interno o ad quelli della Difesa visto che si può intuire facilmente di quale contenuto potrebbero essere certi messaggi. Si badi, non è l'unico principio che trova applicazione poi nel nostro codice che accoglie esigenze ben più ampie e va interpretato nell'ottica del singolo caso. Sul lato pratico l'appassionato ha cinque regole d'oro da rispettare:

Le 5 regole
  • Acquistare un ricevitore scanner è nel diritto di ogni cittadino, tale diritto impone al possessore una serie di doveri.

  • Un ricevitore scanner va usato con discrezione e non va fatto fruire a chi non ne ha responsabilità diretta.

  • Qualora si sintonizzi una emissione non indirizzata alla generalità del pubblico non si deve prendere nota dei suoi contenuti.

  • Qualora sintonizzando una emissione si venga a conoscenza di contenuti riservati questi non vanno divulgati a terzi.

  • L'uso delle informazioni ricevute se acquisite per interessi personali o di terzi parti è perseguibile.

Nel concreto risulta innegabile che possedere e usare un ricevitore regolarmente acquistato non dovrebbe essere considerato automaticamente un reato, ed in effetti nel corso degli anni diverse sentenze che vedevano imputati degli appassionati vanno senz'altro in tale direzione. E' comunque d'obbligo utilizzare sempre con attenzione uno scanner che possa ricevere su bande riservate alle comunicazioni pubbliche o private non dirette alla generalità dei cittadini. Nell'eventualità che voi abbiate ascoltato il contenuto di un qualsiasi messaggio che rientri in quest'ultima categoria l'obbligo di legge è:

" Ogni emissione eventualmente captata non deve essere assolutamente divulgata nei suoi contenuti, e non deve essere registrata in nessun modo ed in alcun tipo di supporto "

Si ponga cura su questo aspetto in quanto è reso esplicito nella normativa italiana. Doverosamente va aggiunto che diversi appassionati come ulteriore forma di cautela presentano dichiarazione di attività SWL, non tanto per l'ottenimento di un nominativo utile nelle attività radioamatoriali (scambio QSL, partecipazione a contest, ecc.) ma per giustificare il possesso di apparecchiature radio.

Rammentate: ogni emissione captata non deve essere divulgata nei suoi contenuti

Commenti :


Luca30 Giugno 2021
Precisazione

Mi permetto di aggiungere che in base al Codice delle Telecomunicazioni, l'ascolto è limitato alle bande dedicate al servizio di radioamatore. Qualsiasi ascolto fuori da queste bande è da considerarsi illegale.

Biquad13 Luglio 2021
Da tempo l'approccio degli organi di controllo nei confronti degli appassionati consiste nel ritenere lecito l'impiego di radio per qualsivoglia frequenza e dunque non perseguire o sanzionare alcuno. L'attenzione verso coloro che hanno un esplicito intento ritenuto "a delinquere" non muta la precedente sentenza. Evidenzio che l'attività radio passiva non è tecnicamente più limitabile a piccoli segmenti di frequenza; non esistono apparati riceventi per le sole bande radioamatoriali ad esempio. Ogni radio AM/FM che aggiunga una o più possibilità come le "SW" e la "Airband" costituirebbe un rischio altrimenti, e ciò chiaramente non può configurarsi nella realtà.

Sono un Pirata sono un Signore25 Luglio 2021
Le leggi sono vecchie e senza senso nell'attualità. Chi non vuole farsi sentire adotta i provvedimenti tecnici che sono a disposizione. Per parafrasare non puoi parlare a voce alta con la finestra aperta per poi attaccare oppure criticare, o peggio condannare, chi per caso era fuori ad ascoltare liberamente. Adesso ci sono i mezzi radio digitali i quali, se bypassati in modo illegale con artefici non comuni, ti portano inesorabilmente a non poterti giustificare. Le frequenze per il resto sono libere.

Alfredo12 Agosto 2021
Non sono un avvocato ma voglio dare una mia testimonianza. Nel lontano 1999 una circolare dell'allora Direttore Generale Micciarelli, Ministero delle Comunicazioni - Direzione Centrale Servizi Radioelettrici (DCSR), faceva chiarezza su alcune situazioni con la seguente sentenza:

"Il possesso da parte dei radioamatori di apparecchiature predisposte per il funzionamento su bande di frequenze non consentite non integra, di per sé, violazione alle norme recate dagli articoli 218 e 402 del codice PT."

Chiaramente molta acqua è passata sotto i ponti da quel momento. Non ultimo il Ministero delle Comunicazioni è ora parte del MiSE. Credo però che rimanga utile evidenziare il trend che era già in atto. Nell'oggetto si citano solo gli apparati dei radioamatori, si tratta comunque di un passo che fa parte di un percorso più articolato. Possedere una radio con ampia copertura di frequenze rimane, per un verso o per l'altro, un elemento che richiede sensibilità. Ma già da tempo gli organi di controllo preposti hanno riconosciuto un approccio basato sul diritto. Un buon presupposto per tutti gli appassionati di radio e di scanner.

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